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Descrizione

Versare l'imposta di soggiorno

Il Decreto legislativo 14/03/2011, n. 23, art. 4 ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni e i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d’arte, di istituire un'imposta di soggiorno (IDS) a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate sul proprio territorio destinata a finanziare:

  • interventi in materia di turismo
  • interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

La norma nazionale dà facoltà alle Amministrazioni comunali, con proprio Regolamento, di adottare o meno l'imposta a seconda di autonome esigenze di bilancio o scelte politiche.

In Comune di Finale Ligure …

 

Il Comune di Finale Ligure ha introdotto l’imposta di soggiorno a decorrere dall'anno 2018

Il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta è stato approvato delibera di Consiglio Comunale n. 128/2017 e s.m.i.

Il gettito dell'imposta è destinato esclusivamente a finanziare interventi in materia di turismo e promozione della città, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico ex titolo III art.29 l.r. 1/2024, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché secondo le indicazioni definite nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione dei servizi pubblici locali finalizzati al turismo ed alla cultura e/o dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; l'art.2 del regolamento comunale definisce le finalità e destinazione dell'imposta.

L'imposta è dovuta da coloro che pernottano nelle strutture ricettive, come individuate e definite al titolo II della  legge Regione Liguria n. 1 del 06/02/2024 e ss.mm.ii., e negli appartamenti ammobiliati a uso turistico di cui al titolo III art. 29 della citata legge regionale, anche se gestiti in forma non imprenditoriale, situati sul territorio del Comune di  Finale Ligure.

I gestori delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati a uso turistico riscuotono l'imposta dai propri ospiti e sono responsabili di tutti gli obblighi tributari.

Per gli adempimenti d'imposta deve essere utilizzato il software gestionale StayTour, cui accedere tramite SPID o CIE.

Anche per l'anno 2025 il periodo di applicazione dell'imposta decorre dal 1° aprile al 31 ottobre e l’imposta è dovuta fino a un massimo di 5 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva o appartamento ammobiliato ad uso turistico, come individuarti dalla legge regionale 6 febbraio 2024, n. 1 “testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi”.

NOVITA' PER IL 2025

Con Delibera di Giunta Comunale n. 310 del 6 dicembre 2024 sono state approvate le tariffe dell'Imposta di Soggiorno per l'anno 2025 così graduate:

Strutture ricettive alberghiere:

Alberghi, Residenze Turistico Alberghiere (RTA), Locande, Alberghi diffusi, Condhotel, Residenze d'epoca

1 stella               € 0,70
2 stelle€ 1,00
3 stelle€ 1,50
4 stelle e maggiori€ 2,00

Altre strutture:

altre Strutture ricettive

Affittacamere, Agriturismo, Bed & Breakfast, Case e Appartamenti per Vacanze (CAV), Case per ferie

€ 1,50

altre Strutture ricettive

Ostelli

€ 0,70

Strutture ricettive all'aria aperta

Campeggi, Villaggi turistici, Parchi per vacanze, Aree di sosta, mini Aree di sosta

€ 0,70

per i clienti stanziali l'imposta è di  € 25,00 annuali

Appartamenti Ammobiliati a Uso Turistico (AAUT) - unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche o a contratti di locazione breve -

€ 1,50

per i contratti superiori ai 30 giorni, l'imposta è dovuta dai componenti del nucleo familiare del locatario per i primi 5 giorni decorrenti dal primo  mese assoggettabile all’imposta

Utilizzo del  software gestionale StayTour

Al primo accesso è necessario completare la registrazione della propria anagrafica inserendo tutti i dati relativi a Ragione Sociale e Rappresentante.

I soggetti non in possesso di SPID-CIE possono delegare altro soggetto munito di SPID-CIE utilizzando il modulo scaricabile dalla Documentazione "modello delega". Il modulo, compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal delegante, deve essere trasmesso all'indirizzo email tributi@comunefinaleligure.it unitamente a documento di identità del delegante e del delegato.

La delega è valida per il solo accesso al portale mentre il responsabile degli obblighi tributari rimane il soggetto registrato sul portale regionale il quale deve effettuare a proprio nome i riversamenti d'imposta, la dichiarazione di cui al DM 29/04/2022 e il conto di gestione modello 21.

Per l'utilizzo del software è disponibile un servizio di assistenza telefonica fornito dalla ditta Hyksos srl, al numero Tel. 0438 499139, nei seguenti orari: 8,30 – 12,30 / 14,00 – 18.00 dal lun. al ven.

Modalità applicative per gli operatori

I gestori delle strutture ricettive e degli appartamenti ammobiliati a uso turistico devono:

  • informare gli ospiti circa l'applicazione nel Comune dell'imposta di soggiorno, esponendo in maniera ben visibile l'informativa tradotta in quattro lingue e scaricabile dalla Documentazione “Avviso per gestore in 4 lingue”;
  • richiedere il pagamento dell'imposta, rilasciando quietanza all'ospite con ricevuta nominativa che dovrà recare un numero progressivo. Lo stampato è scaricabile dalla Documentazione “Quietanza di pagamento”;
  • richiedere la documentazione all'ospite che dichiara di ricadere nelle casistiche di esenzione di cui all'art. 6 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta;
  • comunicare al Comune, entro le scadenze di riversamento d'imposta, 16 luglio, 16 settembre e 16 novembreil numero degli ospiti e dei pernottamenti imponibili, l'imposta dovuta e i soggetti esenti di cui all'art. 6 del presente Regolamento per ogni singola struttura ricettiva o appartamento ammobiliato a uso turistico nel periodo di riferimento.

Le comunicazioni periodiche devono essere trasmesse telematicamente tramite il software gestionale e presentate anche in assenza di pernottamenti per consentire al Comune di conciliare l'omesso versamento con l'assenza di pernottamenti imponibili.

  • riversare al Comune alle scadenze stabilite, 16 luglio per il trimestre aprile/giugno, 16 settembre per il bimestre luglio/agosto e 16 novembre per il bimestre settembre/ottobre, l'imposta riscossa per ogni singola struttura ricettiva o appartamento ammobiliato a uso turistico nel periodo di riferimento. Il software StayTour calcola automaticamente gli importi da riversare sulla base dei dati delle comunicazioni periodiche. Qualora l'imposta riscossa per il periodo 1° aprile - 31 agosto sia inferiore a euro 100,00 può essere riversata in unica soluzione entro la scadenza del 16 novembre, diversamente deve essere riversata entro la scadenza del 16 settembre.
  • trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto di gestione Mod. 21 per ogni singola struttura ricettiva o appartamento ammobiliato a uso turistico. Il documento, compilato automaticamente dal software StayTour tramite l'apposita funzione “conto di gestione Mod. 21” sulla base di quanto comunicato e riversato al Comune, deve essere firmato dall'agente contabile (il gestore della struttura ricettiva o dell'appartamento ammobiliato a uso turistico) e consegnato (consegna diretta all'ufficio protocollo; trasmissione a mezzo pec; trasmissione con Raccomandata) unitamente a fotocopia di documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.
  • trasmettere all'Agenzia delle entrate entro il 30 giugno di ogni anno, accedendo con SPID-CIE-CNS all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate, la dichiarazione relativa all'anno precedente.

Modalità di riversamento dell'imposta al Comune

Il riversamento dell'imposta a favore del Comune può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

  • versamento diretto alla Tesoreria Comunale: Banca Intesa Sanpaolo - Via Concezione 32 – Finale Ligure;
  • bonifico bancario sul conto corrente della Tesoreria Comunale, IBAN: IT15 V030 6949 4101 0000 0300 001
  • PagoPA direttamente dal portale StayTour (software gestionale)
  • Modello F24: codice Ente = D600; codice tributo = 3936 – Anno di riferimento

La causale da indicare nel bonifico bancario o nel versamento diretto alla Tesoreria Comunale è “Imposta di soggiorno – trimestre/bimestre _____ dell'anno ______ CITRA e/o  CIN _______________”.

Sanzioni

Tutte le violazioni commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti a essi assimilati sono punite ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta.

Ravvedimento operoso

In caso di mancato o parziale riversamento dell'imposta alle scadenze stabilite dal Regolamento Comunale è ammesso il ravvedimento operoso regolato dall'art. 13 del Dlgs 472/1997. Il software StayTour consente tramite l'apposita funzione "Ravvedimento Operoso" di effettuare il calcolo delle sanzioni e degli interessi da versare contestualmente al tributo. La possibilità di sanare le violazioni tramite l'istituto del ravvedimento operoso è consentita a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Avvio rilevazione statistica AAUT
Con riferimento alla comunicazione della Regione Liguria del 25/03/2025, circa l'avvio della
rilevazione statistica AAUT con decorrenza 1° aprile 2025, si comunica che il software StayTour
adottato dal comune per gli adempimenti d'imposta rende disponibile il modulo Gestione
Booking  integrato con la piattaforma regionale Ross1000 e anche con il portale Alloggiati Web
della questura.

Approfondimenti

Il pagamento deve essere corrisposto da chi alloggia nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale.

L'imposta si applica per persona e per pernottamento, ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive tenuto conto della sua classificazione.

Le tariffe applicate sono deliberate dal Comune.

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

I soggetti passivi devono versare l’imposta di soggiorno al gestore della struttura.

L’imposta si intende assolta al momento del pagamento con emissione di ricevuta nominativa non fiscale oppure fattura fiscale indicando l'importo come "operazione fuori campo applicazione I.V.A.". 

In alternativa, i gestori potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno.

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

I gestori delle strutture ricettive, oltre agli adempimenti sopra indicati, hanno l’obbligo di presentare esclusivamente in via telematica, tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, una dichiarazione annuale con il dettaglio su base mensile:

  • del numero degli ospiti che hanno pernottato nella struttura nel periodo di riferimento
  • del numero degli ospiti esenti e la relativa causale
  • dell'imposta dovuta e degli estremi dei versamenti effettuati
  • ogni eventuale ulteriore informazione utile ai fini del computo dell’imposta.

Si segnala che:

  • ogni struttura ricettiva deve effettuare la propria dichiarazione
  • in caso di struttura aperta, la dichiarazione deve essere presentata anche se per il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti o ci sono stati pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.

Le dichiarazioni devono essere conservate fino al 31 dicembre del quinto anno successivo alla loro compilazione, in formato elettronico, dai gestori delle strutture ricettive e messe a disposizione dell’Amministrazione comunale in caso di accertamenti.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato con Decreto ministeriale 29/04/2022 il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche per la compilazione e l'invio dell'imposta di soggiorno. La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200% dell'importo dovuto (Decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, art. 13).

Relativamente all'anno 2020, la dichiarazione deve essere presentata unitamente a quella riguardante l'anno 2021, quindi entro il 30 giugno 2022.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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